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LE TAPPE DELLA FORMAZIONE DELL’UNIONE EUROPEA

TRATTATO DI PARIGI (1951)

TRATTATO DI ROMA (1957)

ATTO UNICO  (1986)

TRATTATO DI MAASTRICHT (07/02/1992)

Conseguenze

 TRATTATO DI AMSTERDAM  (02/10/1997)

 TRATTATO DI NIZZA (26/02/2001)

TRATTATO DI LISBONA (13/12/2007)

 LE ISTITUZIONI DELL’UE DOPO IL TRATTATO DI LISBONA

 CONSIDERAZIONI

 

 

TRATTATO DI PARIGI

1951

  • Nasce la C.e.c.a. Comunità europea del carbone e dell’acciaio.

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TRATTATO DI ROMA

1957

  • Nascono l’Euratom o C.e.e.a. Comunità europea dell’energia atomica

e la C.e.e. Comunità economica europea.

Obiettivi:

  • abolizione dazi e altri impedimenti alla libera circolazione delle merci.

Stati aderenti:

  • Francia, Italia, Repubblica Federale Tedesca, Belgio, Olanda, Lussemburgo.

  • Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca.

  • Grecia.

  • Spagna, Portogallo.

1979 entra in vigore lo S.m.e. Sistema monetario europeo.

Aderenti: tutti meno dracma greca ed escudo portoghese.

  • Ecu (European Currency Unit), paniere di valute, solo moneta di conto.

  • Cambi fissati – con piccole oscillazioni ammesse.

  • Solidarietà finanziaria tra banche centrali – per sostenere i cambi.

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ATTO UNICO

1986

Moventi:

  • rilanciare il processo di unificazione del mercato;

  • ricercare l’integrazione e accordo tra il grande capitale industriale, E.b.r.t.

European Business Round Table;

  • ottenere dalla «dimensione sociale europea» una deregulation.

Principio chiave:

  • il «riconoscimento reciproco».

Obiettivi:

  • fare dell’Europa un vero «mercato unico senza frontiere», entro la fine del 1992.

Conseguenze previste:

  • libera circolazione di “cittadini” (forza-lavoro, merci, capitali = imprenditori, finanzieri, etc.)

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TRATTATO DI MAASTRICHT

7 febbraio 1992

Il trattato prevede III fasi, ognuna caratterizzata da impegni per gli Stati firmatari.

Fase I iniziale.

  • Libera circolazione dei capitali.

  • Cambi fissi.

Fase II dal gennaio 1994.

Obblighi per ogni Stato membro:

Attuare la stabilità dei prezzi l’inflazione di ognuno non deve superare l’1,5% della

media dei tre Stati piú “bravi”.

Contenere il disavanzo pubblico al 3% del Pil e il debito pubblico al 60% del Pil.

Mantenere bassi i tassi di interesse sempre in confronto ai tre piú “bravi”.

Non aver svalutato o rivalutatola propria moneta negli ultimi due anni della fase.

Creazionedellistituto monetario europeo I.m.e.

Composizione: presidente + governatori delle Banche centrali degli Stati membri.

Compiti: coordinare le politiche monetarie, dare pareri e raccomandazioni.

Organismo transitorio per rafforzare la cooperazione tra le autorità monetarie europee e preparare:

  • l’istituzione del S.e.b.c.;

  • la creazione della moneta unica, l’Euro;

  • l’istituzione della B.c.e.

Fase III dal 31 dicembre 1996 al 31 dicembre 1997.

Con almeno 7 Stati che rispettano le condizioni della seconda fase. Dal primo gennaio 1999 con chi rispetta le condizioni della seconda fase, qualunque sia il numero

Compiti:

  • creazione della Banca centrale europea, B.c.e., il cui comitato esecutivo è nominato dai governi degli Stati membri.

  • Creazione del Sistema Europeo delle Banche centrali, S.e.b.c. Banca centrale Europea +

Banche centrali nazionali.

  • Emissione dell’Ecu come moneta unica.

  • Fissazione di cambi fissi irrevocabili.

Logica:

  • al centro dell’unità monetaria sta la centralizzazione del capitale finanziario.

  • La politica monetaria sta al primo posto.

  • La stabilità dei prezzi è posta come obiettivo primario.

  • L’unità monetaria non conseguenza, ma “premessa” all’unità politica.

  • Nessuna armonizzazione in materia fiscale e sociale.

  • Solo raccomandazioni in merito alla libera circolazione del lavoro.

  • Una politica di difesa U.e.o.: unità militare.

  • Togliere agli eletti il controllo della politica monetariaaffidata ai banchieri.

  • Nessun trasferimento di sovranità dal nazionale al sopranazionale, ma dal potere

legislativo all’esecutivo.

  • Senza flessibilità del cambio, garantire all’interno di ogni Stato altri elementi

di flessibilità.

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Conseguenze dell applicazione rigida del Trattato di Maastricht

1. Smantellamento dello «Stato sociale»

  • pensioni

  • sanità

  • istruzione

  • trasporti …

2. Passaggio dalla logica di integrare e garantire il tenore di vita della maggioranza della popolazione alla logica di fornire beni e servizi secondo la convenienza di mercato criterio del profitto , in cui lo Stato diviene garante delle condizioni di base necessarie al dispiegarsi del «libero mercato».

3. Crescita della pressione fiscale.

4. Crescita dell’inflazione, con conseguente svantaggio per tutti i soggetti a reddito fisso (e senza scala mobile) e per i creditori.

5. Crescita della disoccupazione.

Motivi di tale crescita della disoccupazione:

  • minore assistenza monetaria dello Stato alle imprese;

  • maggior pressione fiscale sulle imprese;

  • minori investimenti diretti dello Stato;

  • tendenza a controllare i livelli di inflazione;

  • ristrutturazioni per reggere la concorrenza esterna;

  • calo del livello della domanda.

Quindi:

  • sacrifici subito per lavoratori dipendenti e pensionati, non-evasori fiscali, giovani e piú in generale quelle che potremmo definire aree deboli.

  • Vantaggi, subito e in prospettiva, per profitti industriali, rendite finanziarie, “aree forti”.

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TRATTATO DI AMSTERDAM

2 ottobre 1997

  • Modifica e consolida i precedenti Trattati Cee e Ue.

  • Prevede un ampio ricorso alle procedure in codecisione.

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TRATTATO DI NIZZA

26 febbraio 2001

  • Modifica le istituzioni europee per consentire un funzionamento piú efficiente dopo

l’allargamento a 25 Stati membri.

  • Modifica la composizione della Commissione e ridefinisce il sistema di voto nel Consiglio.

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TRATTATO DI LISBONA

13 dicembre 2007

È una pietra miliare nel quadro dei Trattati dell’Unione europea: definisce le competenze dell’Ue, le competenze degli Stati membri, le competenze condivise.

  • Entrato in vigore il 13 dicembre 2009, modifica due trattati fondamentali, cioè il Trattato sull’Ue e il trattato che istituisce la Cee, e dilata le misure previste nei Trattati precedenti (per esempio, si allarga il raggio d’intervento in missioni extra-Ue previsto dal Trattato di Amsterdam).

  • La presidenza del Consiglio europeo diventa una carica permanente, della durata di 2,5 anni, ed è rinnovabile per un mandato finora vigeva la rotazione ogni 6 mesi e il ruolo di presidente era svolto dal premier del paese di turno alla presidenza Ue (si pensa cosí di accrescere la capacità di decisione del Consiglio e di assicurare una maggiore continuità politica).

  • L’Alto rappresentante dell’Ue per gli esteri e la sicurezza (ministro degli Esteri) nominato dal Consiglio europeo, assume anche la carica di vicepresidente della Commissione: tale carica è soggetta all’approvazione del parlamento.

  • L’istituzione del voto «a maggioranza qualificata» mette fine alla possibilità dei singoli Stati membri di esercitare il diritto di veto nel consiglio su oltre 40 materie; solo in pochi casi è ancora prevista l’unanimità (per esempio, politica estera, sicurezza e fisco). A partire dal 2014 le votazioni saranno a doppia maggioranza: sarà necessario il 55% degli Stati membri, in rappresentanza del 65% della popolazione.

  • Viene estesa la procedura di codecisione sulle delibere del Consiglio da parte del parlamento per l’approvazione della maggioranza delle norme europee (per esempio, agricoltura, bilancio). Il parlamento stesso aumenta i propri poteri anche in materia di accordi i internazionali. Il numero dei parlamentari sale da 736 a 751 (754 a fine legislatura) l’Italia va da 72 a 73 rappresentanti.

  • Con la cooperazione forzata, gli Stati membri possono decidere – all’unanimità – che un gruppo composto da un minimimo di 9 Stati formi un’avanguardia e proceda a una maggior integrazione in determinati settori.

  • La cooperazione alla difesa, invece, può essere costituita da un gruppo di Stati membri nell’ambito della politica di difesa, per integrare le loro forze armate o parte di esse.

  • La clausola di solidarietà prevede che, su richiesta di uno Stato membro, gli altri debbano andare in suo aiuto in caso di aggressione armata, atto terroristico, calamità naturale.

  • È prevista una clausola di uscita dall’Ue: uno Stato membro la può negoziare con gli altri partner.

  • L’Ue acquisisce nuove competenze in materia di sport, turismo, protezione dati personali, proprietà intellettuale, energia, salute pubblica.

  • La Corte di giustizia potrà infliggere multe piú rapidamente, e in un maggior numero di casi, agli Stati membri inadempienti.

  • Il parlamento approva la carta dei diritti fondamentali, che assume valore giuridico vincolante per gli Stati membri (Gran Bretagna e Polonia ne sono esentati, avendo stipulato accordi a parte).

  • A partire dal 2014, i membri responsabili della Commissione sono ridotti a due terzi (in precedenza ogni Stato ne aveva uno): vi sarà una rotazione, con un membro per due collegi su tre.

Il Trattato di Lisbona è frutto di una lunga e laboriosa trattativa – dopo che il referendum in Francia e Olanda aveva bocciato (quattro anni prima) il testo di Costituzione proposta.

Il Trattato è stato firmato e assunto dagli allora 27 Stati membri, nelle persone dei rispettivi capi di Stato e di governo (per l’Italia, a quel tempo, da Romano Prodi e Massimo D’Alema).

NB. Sono stati esaminati piú esaurientemente i Trattati di Maastricht e di Lisbona in quanto sono quelli che hanno pesato di piú sull’organizzazione dell’Ue. Sono stati indicati tutti i trattati di maggior rilievo, ma va anche precisato che, via via che un nuovo testo è stato approvato, i precedenti ne sono stati integrati, consolidati, e/o in parte superati perciò, i Trattati precedenti a quelli di Maastricht e di Lisbona, pur anch’essi importanti quali tappe del processo di formazione dell’Ue, sono stati esposti in forma piú succinta.

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LE ISTITUZIONI DELL UE DOPO IL TRATTATO DI LISBONA

Gli organi dell’Unione europea sono stati modificati nella loro struttura e nelle loro competenze e funzioni dai vari Trattati, che si sono succeduti nel corso del tempo – e l’entrata in vigore di tutti i Trattati è sempre avvenuta a molti mesi di distanza dalla firma dei Trattati stessi.

Revisione ordinaria dei trattati: qualsiasi Stato membro, la Commissione e il parlamento europeo possono sottoporre al Consiglio dell’Ue progetti finalizzati alla revisione dei Trattati.

Tali progetti sono successivamente trasmessi al Consiglio europeo e notificati ai parlamenti nazionali. Se il Consiglio europeo, previa consultazione del parlamento europeo e della Commissione, esprime parere favorevole, il presidente del Consiglio convoca una convenzione. La convenzione esamina i progetti di revisione e adotta per consenso una raccomandazione a una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Parlamento europeo: è composto dai rappresentanti eletti a suffragio universale degli Stati membri per un periodo di 5 anni. È composto da un numero di deputati in rapporto alla popolazione di singoli paesi, con qualche lieve approssimazione a seguito di aggiustamenti seguiti al Trattato di Lisbona; i suoi membri sono organizzati non secondo nazionalità, ma in base allo schieramento politico.

È una delle principali istituzioni legislative dell’Ue stessa, ma solo insieme al Consiglio dell’Ue: con esso discute e approva sia le norme – procedura legislativa ordinaria: definita «codecisione» –, sia il bilancio dell’Ue. L’approvazione del parlamento è necessaria per l’adozione di alcune decisioni importanti (come, per esempio, l’adesione all’Ue di nuovi Stati). Il parlamento controlla l’operato delle Commissioni, esaminandone le relazioni e interrogando i commissari, e l’insediamento di una nuova Commissione è soggetta alla sua approvazione – il parlamento la deve approvare o respingere nel suo insieme e non nella persona di un singolo membro, e se sfiducia una Commissione in carica questa è costretta alle dimissioni.

Consiglio dellUe: riunisce i ministri di tutti gli Stati dell’Ue (uno per ciascun Stato) per adottarne le normative e coordinare le politiche.

Ogni Stato è rappresentato dal ministro responsabile per la materia trattata; i membri non sono dunque fissi – tranne che per le riunioni del Consiglio dei ministri degli Esteri, che sono invece presiedute sempre dall’Alto rappresentante per la politica estera e la sicurezza dell’Ue, tutte le altre riunioni sono presiedute dal ministro dello Stato che ha assunto in quella fase la presidenza dell’Ue.

Si decide per votazione a «maggioranza qualificata» – tranne che per questioni riguardanti la sicurezza, gli affari esteri, l’imposizione fiscale, materie per cui si richiede l’unanimità: ciascun paese ha qui il diritto di veto.

Dal 2014 è stata introdotta l’approvazione «a doppia maggioranza», vale a dire che si richiedono due tipi di maggioranza: degli Stati membri (almeno 15) e della popolazione totale dei paesi membri dell’Ue rappresentata da quel voto (65%).

Consiglio europeo: è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri dell’Ue, dal presidente della Commissione e dal presidente del Consiglio europeo stesso, che presiede le sessioni. Anche l’Alto rappresentante dell’Ue per gli affari esteri e le politiche di sicurezza partecipa ai lavori – è diventato un’istituzione dell’Ue con il Trattato di Lisbona, che ne definisce il ruolo e le funzioni.

Dà impulsi politici, indicando gli orientamenti che le politiche europee devono seguire, insomma definisce un calendario e gli obiettivi concreti per il Consiglio dell’Ue, il parlamento, la Commissione. Ha assunto, sempre con il Trattato di Lisbona, un ruolo centrale, in quanto ha potere di nomina: propone il candidato presidente della Commissione, nomina l’Alto commissario per gli Affari Esteri e le politiche di Sicurezza, elegge infine il proprio presidente – ruolo prima svolto dalla presidenza di turno dell’Ue –, che deve garantire la funzionalità del Consiglio. In base al Trattato di Lisbona il Consiglio si deve riunire 2 volte a semestre su convocazione del presidente; quest’ultimo viene eletto a maggioranza qualificata per 2 anni e mezzo, e la carica è rinnovabile per una volta.

Commissione europea: è l’organo esecutivo delle disposizioni dell’Ue. È formata da un commissario per ogni Stato membro dell’Ue (a partire dal 2014 sono ridotti a 18).

Al momento della sua installazione, la Commissione europea è soggetta all’approvazione del parlamento, che ne ha la competenza esclusiva di eventuale destituzione. È divisa in «Direzioni generali» (Dg) e «servizi». I membri della Commissione, scelti per 5 anni dal presidente della Commissione stessa e dal Consiglio europeo che lo ha designato, hanno la responsabilità di settori politici specifici.

Quale «custode dei Trattati» verifica che ogni Stato membro applichi correttamente il diritto dell’Ue. Gestisce i fondi per le politiche Ue e quelli per il progetto Erasmus. Assieme al Consiglio e al parlamento stabilisce le priorità di spesa dell’Ue nel quadro finanziario dell’Unione. Prepara i bilanci da sottoporre all’approvazione del parlamento e del Consiglio, e controlla come vengono spesi i fondi stanziati dalle agenzie e amministrazioni nazionali e regionali.

Con il termine «Commissione» si intende l’insieme dei funzionari (personale amministrativo, giuristi, economisti, traduttori, interpreti, personale di segreteria), il cui organico ammonta a 23.000 unità. È portavoce per tutti gli Stati dell’Ue presso gli «organismi internazionali» (e negozia accordi commerciali nei paesi extra-Ue). Ha sedi a Bruxelles e Lussemburgo, e rappresentanze in tutti gli Stati membri ,nonché in diverse capitali del mondo.

Il suo presidente, nominato dai leader nazionali (capi di Stato e/o di governo) e dal parlamento, ne costituisce la guida politica, dirige i lavori per l’attuazione delle politiche Ue, prende parte ai G8 e ai dibattiti nel parlamento e nel Consiglio dell’Ue.

Corte di Giustizia: con il Trattato di Lisbona, l’Ue si è dotata di personalità giuridica e ha rilevato le competenze prima conferite alla Comunità europea. Il diritto comunitario è diventato diritto dell’Ue e comprende tutte le disposizioni adottate in passato in forza del Trattato sull’Ue nella versione precedente al Trattato di Lisbona.

La Corte è composta da 28 giudici e da 9 avvocati generali, designati di comune accordo dai governi degli Stati membri per un periodo di tre anni, rinnovabile. È l’istituzione giurisdizionale dell’Ue e della Comunità europea dell’energia atomica (C.e.e.a.) – infatti, accanto all’Ue continua a esistere l’Euratom.

L’istituzione giurisdizionale dell’Ue è composta da 3 organi: la Corte di giustizia, il Tribunale, il Tribunale della funzione pubblica.

Le amministrazioni e i giudici nazionali hanno l’obbligo di applicare pienamente il diritto dell’Ue nella loro sfera di competenza (applicazione diretta del diritto dell’Ue) e di tutelare i cittadini disapplicando ogni disposizione contraria del diritto nazionale precedente e successiva alla normativa Ue (supremazia del diritto Ue sul diritto nazionale).

Le violazioni commesse dagli Stati membri nell’applicazione di tale normativa possono dar luogo a obbligo di indennizzo, con ripercussioni anche pesanti sulle loro finanze pubbliche.

Il giudice nazionale, giudice del diritto comune del diritto Ue, se chiamato a definire una controversia, può e talora deve sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte europea. La Corte infatti opera in collaborazione con gli organi giurisdizionali degli Stati membri per un’applicazione effettiva e omogenea della normativa dell’Ue. A richieste di eventuali precisazioni interpretative non risponde con pareri, ma con sentenze o ordinanze vincolanti per il richiedente e per tutti i casi in cui emergano analoghe questioni.

Il Tribunale dispone di 28 giudici, il Tribunale della funzione di 7; ciascuno dei 3 organi dispone di un cancelliere, si articola in varie sezioni che si occupano di specifiche questioni di competenza di ciascun organo; il personale impiegato ammonta a 2139 dipendenti ( funzionari, agenti temporanei e contrattuali).

Banca centrale europeaB.c.e.: ha sede a Francoforte e dal 1999 è un’istituzione dell’Ue.

Compiti:

  • fissare i tassi d’interesse di riferimento per l’area euro e controllare la massa monetaria;

  • gestire le riserve in valuta estera dell’eurozona e comprare o vendere valuta per mantenere in equilibrio i tassi di cambio;

  • accertarsi che istituzioni e mercati finanziari siano adeguatamente controllati dalle autorità nazionali e che i sistemi di pagamento funzionino correttamente;

  • autorizzare le banche centrali dei Paesi membri aderenti a emettere banconote in euro;

  • monitorare le tendenze dei prezzi valutando il rischio di stabilità nell’area euro;

Obiettivo:

  • mantenere la stabilità dei prezzi ( controllo dell’inflazione);

  • mantenere stabile il sistema finanziario.

B.c.e. e Banche centrali nazionali B.c.n. – dell’Eurozona (18) formano il S.e.b.c. (Sistema europeo delle banche centrali): ne deriva il cosiddetto «Eurosistema».

Organi decisionali:

  • Comitato esecutivo: coordina la gestione quotidiana; ne fanno parte 6 membri, 1 presidente, 1 vicepresidente, 4 membri nominati dai leader nazionali per un mandato di 8 anni.

  • Consiglio direttivo: è l’organo principale, che stabilisce la politica monetaria dell’Eurozona e fissa i tassi d’interesse applicabili ai prestiti erogati dalla B.c.e. alle banche commerciali – è composto dai membri del Comitato esecutivo e dai governatori delle Banche centrali dell’area euro.

  • Consiglio generale: ha funzioni consultive e di coordinamento della B.c.e. e prepara l’allargamento dell’area euro, svolgendo i compiti prima affidati all’I.m.u. (Istituto monetario europeo) e assunti dalla B.c.e. nella III fase dell’Unione economica e monetaria (non tutti gli Stati membri hanno ancora adottato l’euro) – pertanto è un organo di transizione e sarà sciolto quando tutti gli Stati membri avranno adottato l’euro.

La Bce è totalmente indipendente: non deve accettare, né può sollecitare, istruzioni da organi esterni; tutte le istituzioni dell’Ue e i governi degli Stati membri sono tenuti a rispettare questo principio.

Il capitale della B.c.e. (€ 10.825.007.069,61), sottoscritto dalle B.c.n. di tutti gli Stati membri (ivi compresi quelli che non fanno parte dell’eurozona), prevede quote di partecipazione calcolate su uno schema in base al peso percentuale di ciascun Stato membro, calcolato in uguale misura rispetto alla popolazione totale e al Prodotto interno lordo dell’Ue.

A partire dal 1999 (III fase) dell’Unione economica e monetaria lo schema è stato via via modificato a ogni nuovo ingresso.

L’ammontare sottoscritto e interamente versato dalle B.c.n. dell’area euro sul capitale della B.c.e. ammonta a € 7.575. 155. 922,19 (il contributo della Banca d’Italia, con una quota di partecipazione al capitale della B.c.e. al 12,3108%, è di € 1.332.644.970,33).

Riunioni e decisioni: il Consiglio direttivo è convocato nominalmente 2 volte al mese a Francoforte sul Meno presso l’Eurotower – la prima riunione valuta l’andamento economico e monetario e decide mensilmente sulle scelte da adottare, la seconda si occupa di aspetti relativi ai compiti e alle responsabilità della B.c.e. e dell’Eurosistema; i verbali delle riunioni non vengono pubblicati; dopo la prima riunione il presidente, assistito dal vicepresidente, tiene una conferenza stampa in cui illustra le decisioni di politica monetaria assunte. Per il resto, l’organigramma della B.c.e. è molto articolato e consta di numerosi uffici.

Corte dei Conti: si articola in 5 sezioni. Il Collegio della Corte dei conti è composto di 28 membri, designati dai singoli Stati di appartenenza e nominati dal Consiglio per la durata di 6 anni; la carica è rinnovabile. Il Collegio si riunisce circa 2 volte al mese per discutere e adottare documenti e pubblicazioni annuali della Corte stessa – per esempio, la relazione annuale sul bilancio generale dell’Ue e sui fondi europei di sviluppo.

È diretta da un presidente scelto dal Collegio tra i suoi stessi membri per tre anni; la carica è rinnovabile. Istituita dal Trattato di Bruxelles (1975), operativa dal 1977, diventa un’istituzione europea il 1° dicembre 1999 (per effetto del Trattato di Maastricht); formula una dichiarazione annuale sull’affidabilità dei conti dell’Ue e sulla legittimità e regolarità alla base di detti conti. Nel corso del tempo è stata rafforzata e i suoi poteri sono stati estesi (Amsterdam 1999), Nizza (2003), Lisbona (2009). Ne fanno parte 900 agenti provenienti da tutti gli Stati membri, che svolgono compiti operativi e amministrativi.

L’Ue possiede inoltre altre istituzioni e altri organismi interistituzionali, che svolgono funzioni specializzate:

  • il Servizio europeo per l’azione esterna (E.e.a.s.) assiste l’Alto rappresentante dell’Ue per gli Affari Esteri e la politica di Sicurezza;

  • il Comitato economico e sociale europeo rappresenta la società civile, i «datori di lavoro» e i lavoratori;

  • il Comitato delle Regioni rappresenta le autorità regionali e locali;

  • la Banca europea per gli investimenti finanzia i progetti d’investimento dell’Ue, sostiene le piccole e medie imprese attraverso il Fondo europeo per gli investimenti;

  • il Mediatore europeo, che indaga sulle denunce relative ai casi di cattiva amministrazione da parte degli organi e delle istituzioni dell’Ue;

  • il Garante europeo, che è addetto alla protezione dei dati, a salvaguardia della riservatezza dei dati personali dei cittadini;

  • l’Ufficio delle pubblicazioni, che pubblica informazioni sull’Ue;

  • l’Ufficio europeo di selezione del personale, che seleziona il personale delle istituzioni e

degli altri organi dell’Ue;

  • la Scuola di amministrazione, che offre al personale dell’Ue una formazione in settori

specifici;

  • una serie di agenzie specializzate e di organi decentrati svolgono compiti tecnici, scientifici

e di gestione.

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CONSIDERAZIONI

Gli effetti manifestatisi dopo l’entrata in vigore del Trattato di Maastricht si sono accentuati, diventando sempre piú eclatanti dopo il Trattato di Lisbona.

Al di là delle affermazioni ufficiali, è ulteriormente aumentato il potere esecutivo a scapito del legislativo, mentre si arriva a sostenere che aumenta il ruolo del parlamento in quanto accresce il suo spazio di codecisione assieme all’Esecutivo; nel contempo l’unanimità, precedentemente necessaria, viene sostituita dalla «maggioranza qualificata», per evitare che qualche Stato recalcitrante faccia perdere tempo e/o inceppi il meccanismo decisionale, che deve essere efficiente.

La riduzione da 28 a 18 dei responsabili della Commissione va in senso analogo; lo stesso dicasi per la carica di presidente del Consiglio europeo, non piú affidata alla presidenza di turno dell’Ue e dunque per 6 mesi, a rotazione; il prolungamento di tale carica a 2 anni e mezzo, rinnovabile per un mandato, tende allo stesso fine.

Di piú: il ruolo delle istituzioni nazionali passa sempre piú significativamente in secondo piano e, tenuto conto che, nel corso del tempo, il ruolo della Bce e della finanza in ambito europeo si è rafforzato considerevolmente, si può tranquillamente affermare che, quanto sostenuto in proposito dalle prime avvisaglie e dai timori all’indomani del Trattato di Maastricht, ha confermato le aspettative piú fosche.

Inoltre, con le cooperazioni rafforzate si favorisce la formazione di gruppi di potere all’interno dell’Ue, dove alcuni Stati possono stringere rapporti per una maggior integrazione in vari settori, ivi compresa la difesa (le forze militari).

Chi si coalizzerà con chi? E per fare che? La risposta è ovvia, e comporta inevitabilmente la subordinazione di alcuni – i piú deboli – ad altri, i quali assumeranno inevitabilmente la preminenza all’interno dell’Unione, sia in economia, sia in politica estera: Germania docet. Provvederanno poi la Corte di Giustizia e la Corte dei Conti a “mettere in riga” i recalcitranti.

*********************

Si riportano di seguito alcuni stralci del Trattato di Lisbona – non esaustivi e a scopo puramente esemplificativo – che modificano in vari punti i Trattati precedenti: trattato sull’Unione europea, Trattato che istituisce la Comunità europea, Atto Unico, Trattato di Maastricht, Trattato di Amsterdam, Trattato di Nizza.

Fonte: Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (17 dicembre 2007) dopo la firma del Trattato (13 dic. 2007). Nella citata fonte sono riportate solo le modifiche ai Trattati precedenti.

*****

Disposizioni generali. Art.2 6)

L’Unione persegue i suoi obiettivi con mezzi appropriati, in ragione delle

competenze che le sono attribuite nei trattati.

Politica di sicurezza e di difesa comune

Art.10

  1. 1. La competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può portare a una difesa comune. La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.

E’ esclusa l’adozione di atti legislativi.

La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità

ai trattati. Il ruolo specifico del parlamento e della Commissione in questo settore è definito dai trattati.

La Corte di giustizia dell’Unione europea in questo

settore non è competente riguardo a tali disposizioni, ad

esclusione della competenza a controllare […] la

legittimità di talune decisioni [… solo sotto l’aspetto

procedurale n.d.r.].

Art: 49) a)

1.La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica esterna e di sicurezza comune. Essa assicura che l’Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L’Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione di conflitti e il rafforzamento della sicurezza interna conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L’esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

b) i)

2. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell’Unione. Questo condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all’unanimità avrà così deciso. In questo caso il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso conformemente alle rispettive norme costituzionali.

c)

3.Gli Stati membri mettono a disposizione dell’Unione, per l’attuazione delle politiche di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire agli obiettivi definiti dal Consiglio […].

Gli Stati membri si impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. L’Agenzia nel settore dello sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti […] individua le esigenze operative , promuove misure per rispondere a queste, contribuisce a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica

del settore della difesa, partecipa alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti , e assiste il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

4.Le decisioni relative alla politica di sicurezza e di difesa comune , comprese quelle inerenti l’avvio di una missione, […] sono adottate dal Consiglio, che delibera all’unanimità [… ]

7. Gli impegni e la cooperazione in questione rimangono conformi agli impegni assunti nell’ambito dell’organizzazione del Trattato Nord – Atlantico che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l’istanza di attuazione della stessa.

Art. 28 B :

Le missioni […] nelle quali L’Ue può ricorrere a mezzi civili e militari, comprendono le azioni congiunte in materia di disarmo, le missioni umanitarie e di soccorso, le missioni di consulenza e assistenza militare, le missioni di prevenzione dei conflitti e di mantenimento della pace e le missioni di unità di combattimento per la gestione delle crisi, comprese le missioni tese al ristabilimento della pace e le operazioni di stabilizzazione al termine dei conflitti. Tutte queste missioni possono contribuire alla lotta contro il terrorismo, anche tramite al sostegno ai Paesi terzi per combattere il terrorismo sul proprio territorio.

……………………………………………………………………………………..

Art.61 E

Il presente titolo non osta all’esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

Cooperazione di polizia.

Art. 69 F

cap. 5 L’Ue sviluppa una cooperazione che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi della dogana a altri incaricati dell’applicazione della legge specializzati nella prevenzione dei reati e delle relative indagini.

Accordi internazionali: Titolo V, 171)

Art.188 L

1) L’Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi o organizzazioni internazionali qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell’ambito delle politiche dell’Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati o sia prevista in un atto giuridico vincolante per l’Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

2) Gli accordi conclusi dall’Unione vincolano le istituzioni dell’Unione e gli Stati membri.

Clausole di solidarietà: Titolo VII Art.188 R

1) L’Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di attacco terroristico o di calamità naturali o provocate dall’uomo.

L’Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone , inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli stati membri per:

a) – prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli stati

membri;

– proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile

da un eventuale attacco terroristico;

– portare assistenza a uno stato membro sul suo territorio, su

richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco

terroristico;

……………………………………

Capo 3 bis. Art.115 A

Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l’euro.

  1. Per contribuire al buon funzionamento dell’unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta […] misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l’euro, al fine di:

  1. rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio;

  2. elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l’insieme dell’Unione, e garantirne la sorveglianza.

Art.115 c

  1. Per garantire la posizione dell’euro nel sistema monetario internazionale, il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta una decisione che definisce le posizioni comuni sulle questioni che rivestono un interesse particolare per l’unione economica e monetaria nell’ambito delle competenti istituzioni e conferenze finanziarie internazionali.

Il Consiglio delibera previa consultazione della Banca centrale europea.

Titolo II

Disposizioni relative ai principi democratici

Art. 8 B

[……….]

  1. Cittadini dell’Ue, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di stati membri, possono prendere l’iniziativa d’invitare la Commissione europea, nell’ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali i cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell’Unione, ai fini dell’attuazione dei trattati.

Art. 9 C

  1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la

funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.

  1. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a

livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

  1. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i

trattati dispongano diversamente.

  1. A decorrere dal I° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende

almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell’Unione.

  1. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del

Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si intende raggiunta.

 

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2 Commenti

  1. chiappetta

    bello

    Replica
    1. nea-polis (Autore Post)

      Grazie, seguici anche su twitter

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