CONFERENZA DI VINCENZO DI SERIO PROFESSORE IN DIRITTO ED ECONOMIA “REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA – LE RAGIONI DEL NO -“ TENUTA IL 28 FEBBRAIO 2026 A GAMBASSI TERME (FI)
Il testo della riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. La riforma è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 ottobre 2025. Per questa riforma costituzionale voluta dal governo Meloni non c’è stato dibattito parlamentare. Una pessima riforma imposta d’imperio. Non è previsto il quorum, quindi il risultato sarà valido indipendentemente dal numero dei votanti.
La modifica proposta incide in modo rilevante sull’assetto della Repubblica, sull’equilibrio tra i poteri dello Stato e sui diritti dei cittadini. L’indipendenza della magistratura rappresenta una garanzia essenziale per tutti: un giudice deve rispondere solo alla legge, come prevede l’art. 101 della Costituzione, non al governo di turno né alla maggioranza politica del momento. La Carta costituzionale nata dall’assemblea costituente ha costruito un sistema di pesi e contrappesi che garantisce i diritti fondamentali dei cittadini e limita il potere dei governanti. Numerosi sono gli aspetti critici della riforma, ovviamente taciuti dai proponenti che la propagandano in modo ingannevole, spacciandola per riforma della giustizia quando invece non si occupa minimamente delle annose questioni che la affliggono. Non migliora in nulla la qualità del servizio della giustizia: non aumenta gli organici, non riduce i tempi del processo, non stabilizza le migliaia di lavoratrici e lavoratori precari del settore, non aumenta, anzi riduce, le garanzie per le persone. L’unico obiettivo che persegue è quello di indebolire il controllo della legalità sulle scelte di chi è al potere. Si tratta di un attacco in grande stile, il più violento della storia della Repubblica, alla magistratura ed alla sua indipendenza, come risulta dal testo della riforma Nordio: dalla separazione delle carriere di giudice e PM alla creazione di due separati Consigli Superiori della Magistratura (CSM), dalle modalità di selezione dei membri dei due organi all’istituzione dell’Alta Corte disciplinare, un tribunale speciale esterno all’autogoverno della magistratura, che rischia di favorire intimidazione, conformismo e autocensura, indebolendo la funzione di garanzia affidata ai giudici dalla Costituzione.
I Padri costituenti hanno voluto l’opposto: una magistratura autonoma e indipendente come uno degli argini al potere governativo, a tutela dei diritti fondamentali di tutte le parti, in particolare delle persone più deboli.
In tempi più recenti il disegno massonico contenuto del “Piano di Rinascita Democratica” legato alla Loggia P2 (“Propaganda 2”) già prevedeva la disarticolazione della magistratura per renderla soggetta all’esecutivo.
Per queste ragioni, riteniamo che la riforma della magistratura rappresenti un serio rischio per la democrazia costituzionale al quale è necessario opporsi con consapevolezza e fermezza.
Nelle democrazie costituzionali, la magistratura non fa politica ma svolge il compito di applicare le norme del legislazione nazionale ed europea ai singoli casi concreti, con decisioni che valgono per quel caso e non in generale.
L’attacco alla magistratura parte da lontano ed ha il suo apice nel caso dell’ex magistrato Palamara ora radiato che ha dato il via e scatenato quelle forze ancora attive che vogliono portare avanti il programma della Loggia P2 con i dovuti aggiornamenti per adeguarla all’agenda globalista 2030 per eliminare l’indipendenza della magistratura.
COME NASCE IL CASO PALAMARA
Partiamo dai fatti, allora. Maggio 2019: l’inchiesta della Procura di Perugia scoperchia quello che passerà alla storia come lo scandalo dell’Hotel Champagne. Grazie a un chip inserito nel cellulare di Luca Palamara (fino all’anno prima membro del CSM e già presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati) viene a galla un fitto intreccio di incontri finalizzati a trovare accordi e alleanze sulle nomine dei magistrati nei vari uffici giudiziari.
Palamara viene travolto da un procedimento disciplinare che si conclude, nel settembre 2020, con la sanzione più dura: la radiazione, poi confermata in appello dalle Sezioni Unite della Cassazione. Sul piano penale, la vicenda si chiude con un patteggiamento per traffico di influenze illecite, reato meno grave della corruzione inizialmente ipotizzata. Altri procedimenti penali restano incagliati tra conflitti di attribuzione e autorizzazioni a procedere.
Il ministro della Giustizia Nordio usa il nome dell’ex magistrato radiato per sponsorizzare il sorteggio del Consiglio superiore della magistratura, uno dei pilastri della sua riforma costituzionale. E accusa l’attuale Csm – composto per due terzi da membri eletti dalle toghe – di aver “insabbiato lo scandalo del secolo“. Nei fatti: quasi tutti i sodali di Palamara, che si rivolgevano a lui per ottenere poltrone per sé e gli amici, non hanno avuto conseguenze sulla carriera, e molti sono stati addirittura promossi. C’è solo un dettaglio: i voti decisivi per salvarli sono arrivati sempre dai “laici” di centrodestra, cioè i consiglieri del CSM eletti dal Parlamento su input dei partiti della maggioranza.
Un altro punto da non trascurare risale molto più indietro:
La chiave di tutto è il sabotaggio della Costituzione avvenuto nel 2001, con la modifica dell’art. 117 comma 1, che ha manomesso la gerarchia delle fonti di legge, inserendo le norme pattizie (ergo anche il vergognoso trattato di Maastricht) AL DI SOPRA DELLE LEGGI ORDINARIE. Da quel momento il Parlamento italiano é diventato un semplice quanto inutile passacarte delle normative provenienti da Bruxelles. QUINDI: la vera riforma è quella di far prevalere le leggi interne invece di quelle imposte dall’UE e che i giudici sono costretti ad applicare in quanto leggi approvate dai nostri governi. Continua la propaganda del governo contro i Magistrati accusati di ogni nefandezza. Sono i trattati internazionali e le norme Ue ad imporci di mantenere aperti i nostri confini. Ecco dunque che se questo governo volesse veramente cambiare attuerebbe l’unica vera riforma: subordinare il diritto internazionale alla normativa interna delle nostre leggi.
Questo governo palesemente al servizio dell’UE e dei poteri finanziari sta conducendo l’attacco finale alla Costituzione e, un poco alla volta, stanno picconando i pilastri della democrazia. Perché? Il popolo viene colpito nella sua sovranità attraverso la crescente e dura criminalizzazione del dissenso, la magistratura con questa riforma costituzionale risponderà solo al potere politico. La sovranità nazionale è sempre più minata con la supina subalternità al trumpismo americano e il nostro governo ancora vuole ingannarci rendendosi complice dell’accentramento dei poteri: legislativo- giudiziario- che vuole assoggettare nelle mani dell’esecutivo portando a termine il programma della P2 aggiornato con l’agenda 2030.
ALTRE NORMATIVE CHE QUESTO GOVERNO HA CAMBIATO
1) La nuova trovata allo studio di Carlo Nordio è l’avviso di perquisizione: due ore prima di iniziare una perquisizione “a sorpresa”, gli inquirenti dovranno avvertire “con ogni mezzo utile” l ’avvocato del perquisito. Così recita la bozza di riforma del Codice di procedura penale partorita dall’apposita commissione nominata dal ministro della Giustizia,
2) La riduzione delle intercettazioni telefoniche
3) La riforma della Corte dei Conti, approvata con legge ordinaria, ne snatura profondamente il ruolo. L’intervento governativo riduce drasticamente le responsabilità degli amministratori e funzionari pubblici, che potranno essere chiamati a risarcire al massimo il 30% del danno causato, purché la somma non superi il doppio dello stipendio annuo
APPARE CHIARO CHE QUESTE RIFORME PASSATE IN SILENZIO SONO UN ATTACCO SPECIFICO ALLE FUNZIONI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.
COME E’ STATO RIFORMULATO IL QUESITO REFERENDARIO
Il quesito referendario è stato aggiornato dopo il ricorso
Sulla scheda gli elettori troveranno il quesito nella sua forma definitiva, stabilita il 6 febbraio 2026. La riformulazione della Cassazione specifica analiticamente il perimetro della revisione costituzionale: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87(PRES. della REP presiede CSM) decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione, approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.
La variazione rispetto al testo precedente riguarda l’indicazione precisa degli articoli su cui interviene la riforma.
COME BEN SI NOTA QUESTO REFERENDUM NON MODIFICA SOLO L’ART.104 e BENE HA FATTO LA CORTE DI CASSAZIONE AD ACCETTARE IL RICORSO PER LA RIFORMULAZIONE DEL QUESITO. INFATTI GLI ART. COSTITUZIONALI INTERESSATI e TOCCATI DALLA RIFORMA SONO 7. QUESTO PERCHE’ NON VIENE MAI DETTO CHE OGNI ART. DELLA COSTITUZIONE E’ CORRELATO CON ALTRI IN QUANTO ESISTE UN EQUILIBRIO COSTITUZIONALE CHE MANTIENE LA CARTA OPERATIVA.
I) il Consiglio Superiore della magistratura come previsto attualmente dalla Costituzione
Il CSM è l’organo di autogoverno della magistratura, atto a garantirne l’autonomia e l’indipendenza dagli altri poteri dello Stato stante il principio di separazione dei poteri espresso dalla Costituzione, la quale però non ne disciplina le funzioni. A questo compito provvede infatti la legge n. 195/1958, modificata dalla Riforma Cartabia, approvata il 16 giugno 2022. In particolare è un organo di rilievo costituzionale, e si fa riferimento ad esso nella Costituzione italiana agli articoli da 104 a 107.
Attualmente è composto da 33 membri e presieduto dal Presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Altri membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione. Gli altri 30 componenti sono eletti per i 2/3 da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti a tutte le componenti della magistratura (membri togati, 20) e per 1/3 dal Parlamento riunito in seduta comune tra i professori universitari in materie giuridiche e avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (membri laici, 10).
CSM: attribuzioni e funzioni
Il CSM decide di tutti gli aspetti della vita professionale del magistrato, nel dettaglio: accesso (tramite concorso pubblico), tirocinio, nomine, formazione, promozioni e progressioni in carriera (le c.d. valutazioni di professionalità), trasferimenti ad altra sede o funzioni, assegnazione e svolgimento di incarichi extragiudiziari, collocamento fuori del ruolo organico o collocamento a riposo (materie toccate dalla Riforma Cartabia) nomina a incarichi direttivi (o semidirettivi), assenze, congedi, e irrogazione di sanzioni disciplinari.
2) Il testo approvato dal Parlamento e sottoposto al referendum propone una ristrutturazione organica: sostituire l’attuale Csm con due distinti organi, uno giudicante e uno requirente, separando le carriere di giudici e pubblici ministeri.
DALLA GAZZETTA UFFICIALE (GU Serie Generale n.253 del 30-10-2025)
MODIFICHE DELLA RIFORMA
1) All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».
2) All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì’ le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
3) Modifica dell’articolo 104 della Costituzione
L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.
Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il
Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e
il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un
Elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i
componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I componenti designati mediante sorteggio durano in carica
quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio
successiva. I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
4) Modifica dell’articolo 105 della Costituzione
L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
VIENE ISTITUITA L’ALTA CORTE DI DISCIPLINA
La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, è attribuita all’Alta Corte disciplinare. QUINDI L’ALTA CORTE HA TOLTO AI DUE CSM RIFORMATI IL COMPITO DI INDAGARE SULLA CORRETTEZZA DEI GIUDICI E DEI PM. LA RIFORMA GLI HA DATO IL POTERE DI INDAGARE SU GIUDICI E PM E QUINDI DOPO UN GIUDIZIO DI EROGARE RICHIAMI, SANZIONI, RADIAZIONI.
L’Alta Corte è composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, non ché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità PROVENIENTI DALLA CORTE DI CASSAZIONE.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non può essere rinnovato. L’ufficio di giudice dell’Alta Corte è incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».
5) Modifiche all’articolo 106 della Costituzione
All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente:
«giudicante»;
b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le
seguenti: « magistrati appartenenti alla magistratura requirente con
almeno quindici anni di esercizio delle funzioni»
6)Modifica all’articolo 107 della Costituzione
All’articolo107, primo comma, della Costituzione, le parole:
«del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo
Consiglio».
7)Modifica all’articolo 110 della Costituzione
All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun
Consiglio».
Disposizioni transitorie
1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura,
sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono
adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro
un anno dalla data della sua entrata in vigore.
2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma
1° continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale.
GLI EFFETTI CHE PRODUCE LA RIFORMA
Per effetto della separazione delle carriere, si sdoppia anche il Consiglio superiore della magistratura (attualmente composto da 33 membri). Uno sarà il CSM della magistratura giudicante, l’altro il CSM della magistratura requirente. La riforma prevede per entrambi che siano “presieduti dal Presidente della Repubblica”, come l’attuale CSM. I membri di diritto saranno, rispettivamente il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
L’impianto normativo quindi prevede inoltre una nuova organizzazione della magistratura attraverso lo sdoppiamento degli organi di autogoverno. Oggi il CSM gestisce unitariamente assunzioni, carriere, trasferimenti e nomine. La riforma istituisce invece due CSM distinti: uno per i giudici e uno per i pubblici ministeri. Per quanto riguarda la funzione disciplinare, l’articolo 105 viene modificato per istituire un terzo organismo indipendente: l’Alta Corte Disciplinare.
Nuove regole per il sorteggio dei componenti
La revisione costituzionale interviene anche sulle modalità di elezione dei membri dei due CSM e dell’Alta Corte Disciplinare. Sebbene resti invariata la proporzione tra membri togati e laici, la riforma introduce il meccanismo del sorteggio. Membri laici: un terzo dei componenti viene sorteggiato dal Parlamento tra professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio.
Membri togati: i restanti due terzi sono estratti a sorte tra i magistrati ordinari appartenenti alle rispettive categorie.
Anche per l’Alta Corte Disciplinare il criterio sarà il sorteggio, coinvolgendo sia la componente parlamentare sia quella togata. I componenti sono 15. L’Alta Corte disciplinare è composta da 6 professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno vent’anni di esperienza (scelti per metà dal Presidente della Repubblica e per metà dal Parlamento), 6 giudici e 3 pubblici ministeri con almeno vent’anni di anzianità di servizio presso la Corte di cassazione (si noti che in questo caso i magistrati scendono dai 2/3 ai 3/5 dei componenti: un evidente indebolimento della componente proveniente dalla magistratura).Il Presidente della Repubblica non presiede la Corte disciplinare. MA VEDREMO MEGLIO LA RIPARTIZIONE NEI DECRETI ATTUATIVI.
IL sorteggio comporta questo grave difetto strutturale
Per quanto riguarda i giudici vi sarà un sorteggio casuale, su migliaia di magistrati (9mila circa); dall’altra parte (vi sarà invece un sorteggio “pilotato” su poche persone scelte dalla maggioranza politica di turno. In definitiva si avranno due CSM (oltre a un’Alta Corte disciplinare) più deboli del CSM attuale, dominati al loro interno dai membri scelti dalla maggioranza parlamentare e privi del potere disciplinare (affidato all’Alta Corte a sua volta dominata dalla componente di provenienza politica). Si potrà ancora parlare di organi di autogoverno della magistratura o si tratterà di organi di eterogoverno.
I PM UN FORTE PUNTO CRITICO DELLA RIFORMA
Occorre comprendere che l’indipendenza del pubblico ministero affermata in Costituzione può essere diminuita da una legislazione ordinaria che limiti i suoi poteri di iniziativa, di indagine e attraverso leggi ordinarie modifichi le modalità organizzative della polizia giudiziaria e precisi i rapporti tra quest’ultima e le autorità di Governo. Il progetto è quello di togliere il controllo della polizia giudiziaria ai pubblici ministeri, in modo da renderli, di fatto, dei sottoposti al governo. Il perché è presto detto. Attualmente, il PM indirizza e coordina le indagini della polizia giudiziaria, la quale deve rispondere solo al magistrato per cui sta lavorando. Se, come vuole il governo Meloni, cade questa garanzia di avere indagini indipendenti, saranno i partiti politici di governo a dare impulso o meno alle indagini e a supervisionarle. La polizia giudiziaria attualmente è una sezione a disposizione dei PM. Gli altri organi di forza pubblica dipendono dai loro ministeri: la polizia dal ministro dell’Interno, i carabinieri dal ministro della Difesa e la Guarda di Finanza dal ministro dell’Economia.
Se la riforma viene messa in atto il Pubblico Ministero di fatto non potrebbe più esercitare le indagini in libertà e senza condizionamenti; e potrebbe essere fermato in qualsiasi momento tramite ritorsioni dell’Alta Corte Disciplinare. Istituzione illegittima poiché i magistrati a differenza di tutti gli altri cittadini e professionisti non potrebbero chiedere appello alla Cassazione, ma sono non a caso obbligati a chiedere appello all’Alta Corte Disciplinare, la stessa che ha esercitato l’azione di richiamo e sanzionatoria. Una grave violazione dell’articolo 3 della Costituzione che recita che “tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge senza distinzioni”. Articolo che rammento non è modificabile.
ENTRAMBI I NUOVI CSM RIFORMATI SONO SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELL’ALTA CORTE DISCIPLINARE CHE PUO’ GIUDICARE IL LORO OPERATO ED EROGARE SANZIONI E RADIAZIONI. I RICORSI DEI GIUDICI E PM CONTRO LE SENTENZE DISCIPLINARI DEVONO ESSERE FATTE SOLO ALL’ALTA CORTE E NON POSSONO PIU’ RIVOLGERSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, UN BEL PASTICCIO ANTICOSTITUZIONALE.
L’IDEOLOGIA FONDAMENTALISTA DELLA RIFORMA
Il convincimento che accompagna la riforma costituzionale è stato espresso dal Ministro Nordio. Egli ritiene che oggi vi sia un “condizionamento giudiziario della politica”, la cui sovranità è limitata dalla “invadenza delle procure”, tant’è che anche il centro-sinistra dovrebbe essere favorevole alla riforma perché, una volta al governo, esso non vedrà compromessa “la propria libertà di azione”.
Ecco l’obiettivo perseguito: libertà di azione del Governo, espresso dalla maggioranza che ha vinto le elezioni e che deve, nella sua attività, non incontrare limiti. È questo il contesto culturale e politico della riforma costituzionale, espresso – in modo emblematico – proprio dalla blindatura della riforma, scritta dal Governo, senza la possibilità di discussione e di emendamenti parlamentari. Blindatura della discussione che è stata sanzionata dal voto della maggioranza. Inoltre occorre aggiungere che questa riforma si inserisce nel progetto politico di RIFORMA dello STATO CHE PREVEDE IL PREMIERATO E L’AUTONOMIA REGIONALE DIFFERENZIATA. INSERITO IN QUESTO CONTESTO LA RIFORMA DEGLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA ASSUME UNA REALTA’ POLITICO- GIURIDICA BEN DIVERSA DA QUELLO CHE CI VIENE NARRATO.
NEI FATTI E’ PREVISTO DAL PROGRAMMA GOVERNATIVO UN’ALTRA RIFORMA COSTITUZIONALE:
Secondo la Presidente del Consiglio, a quella della magistratura, una volta approvata dal referendum, seguirà quella del premier eletto dal popolo, che accentrerà il potere in una sola persona. Si tratta di una concezione opposta a quella della Costituzione repubblicana, che è pluralistica e fondata sull’equilibrio dei poteri, in modo da evitare la “tirannia della maggioranza”. L’ELEZIONE DIRETTA DEL CAPO DEL GOVERNO PERSEGUE IL VECCHIO PROGETTO DELLA P2, AGGIORNATO CON L’AGENDA GLOBALISTA 2030. SE DOVESSE PASSARE QUESTO PIANO IL PREMIER ELETTO DAL POPOLO AVRA’ POTERI MAGGIORI DEL PRESIDENTE IN QUANTO ESSI SARANNO LEGITTIMATI DAL VOTO DIRETTO.
INOLTRE CON IL PREMIERATO SI VUOLE ESAUTORARE IL POTERE LEGISLATIVO DEL PARLAMENTO E ACCENTRARE IL POTERE NORMATIVO NELLE MANI DELGOVERNO SUL MODELLO DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE DECIDE I PROGRAMMI E DEL PARLAMENTO EUROPEO CHE DEVE SOLO APPROVARLI.
Un altro motivo per guardare con sospetto la riforma è che il vero problema della giustizia italiana non è la separazione delle carriere, bensì la scarsità di risorse, personale e investimenti strutturali. Ed è proprio su questi fronti che il PNRR, pensato come grande occasione di rilancio, ha manifestato limiti importanti, dimostrando l’incapacità del governo e del ministero della Giustizia di far fronte all’emergenza della giustizia nel Paese e al numero di giudici e impiegati d’ufficio necessari in quanto sono sotto organico.
CINQUE PUNTI DA TENERE SOTTO OSSERVAZIONE
1) La riforma è VOLUTA dal governo in carica che non vuole l’autonomia dell’ordine giudiziario, elemento essenziale della separazione dei poteri nei sistemi democratici. Infatti la stessa parte che sostiene la legge Nordio è del tutto indifferente alla ormai conclamata sottomissione del potere legislativo del Parlamento al potere esecutivo del Governo. La prova? La legge di riforma Cost. Nordio è di totale iniziativa governativa che è passata, in conformità all’articolo 138 Cost. dal punto di vista formale ha seguito l’iter di riforma costituzionale (due volte nelle due Camere a distanza di tre mesi l’una dall’altra). PERO’ NON E’STATA PERMESSA ALCUNA DISCUSSIONE DEL PARLAMENTO QUINDI NON E’ STATA DATA LA POSSIBILITA’ DI PROPORRE EMENDAMENTI PREVISTI DALLA COSTITUZIONE. Il Governo e la sua maggioranza l’ha imposta, il Parlamento è stato esautorato. Con il potere legislativo ormai sottomesso. il Governo vuole ora la sottomissione dell’ordine giudiziario.
2) La riforma Nordio vuole la separazione delle carriere fra giudici e Pm ma le normative sono già stati modificati dalla riforma Cartabia; il passaggio dalla funzione requirente a quella giudicante, o viceversa, è possibile solo una volta in carriera e con mutamento di sede. I passaggi che avvengono dall’una all’altra funzione sono ormai ridotti a poche unità all’anno. MA LA GRAVITA’ STA NEL FATTO CHE IL PUBBLICO MINISTERO IN UN PROCESSO PENALE RAPPRESENTA LO STATO CHE ACCUSA. IL PM NON HA PIU’ LA POSSIBILITA’ DI VALUTARE LE PROVE A DISCARICO DELL’IMPUTATO. PERTANTO CHI E’ MESSO SOTTO ACCUSA SE DISPONE DI DENARO PER PAGARSI UN BRAVO AVVOCATO POTRA’ DIFENDERSI. QUESTO MODELLO PROCESSUALE E’ SIMILE AI PROCESSI PENALI DEGLI STATI UNITI.
Pertanto il pubblico ministero, che attualmente è tenuto a valutare anche gli elementi a discarico dell’imputato, prenderà solo in considerazione le prove a carico.
3) QUESTO E’ UN PUNTO IMPORTANTE: Ciò che interessa al Governo non è la separazione delle carriere, di fatto già acquisita, è la separazione del CSM in due Consigli superiori della magistratura. IL GOVERNO USA IL PRINCIPIO di separare l’unità dei magistrati per meglio averne il controllo. Esiste un punto critico da osservare con attenzione. Nei due Consigli superiori separati i magistrati sono estratti a sorte dall’intera compagine di magistrati, senza alcuna cura per la loro preparazione, vocazione, cultura, progettualità amministrativa. La sorte cieca sceglierà individui singoli, monadi isolate una dall’altra. Mentre i membri laici saranno sorteggiati in una lista scelta dalla maggioranza Parlamento che sostiene il governo e quindi fra i parlamentari della sua maggioranza. Un manipolo scelto (non ci viene detto con quale tipo di sorteggio) ben motivato e organizzato avrà facilmente ragione di una truppa sorteggiata su oltre 9mila giudici circa in modo casuale e priva di intesa interna. E ciò varrà sia per il CSM dei pubblici ministeri sia per il CSM dei giudici.
Esperti autorevoli pensano che oggetto principale del tentativo di controllo siano non i pubblici ministeri ma proprio i giudici. E quando il giudice è indotto a obbedire al governo il primo danneggiato è il cittadino. La prova di ciò sta nell’atto principale che nasce dalla separazione in due CSM: la materia di loro competenza (ART. 105 COST.) non apparterrà più a loro ma sarà controllata per intero all’Alta Corte che si occuperà solo di questo. E l’Alta Corte sarà formata in modo più accurata: i magistrati estratti a sorte con provenienza dalla Corte di Cassazione mentre i membri laici sono scelti dalla maggioranza che sostiene il governo quindi più coesi e con un programma ben definito.
4) L’ALTA CORTE DI DISCIPLINA DI CUI HO SPIEGATO NEI PUNTI PRECEDENTI
5) IL SORTEGGIO COME CHIAVE DI VOLTA CON CUI NORDIO CREDE DI POTER ELIMINARE LE CORRENTI VERRA’ SMENTITO DAL FATTO CHE AL POSTO DELLE ATTUALI CORRENTI SARANNO I SORTEGGIATI A RICREARLE IN MODO PIU’ LEGATE AI PARTITI POLITICI E NON PIU’COME TENDENZA DI PENSIERO GIURIDICO.
CONSIDERAZIONI DA TENERE IN PRIMO PIANO
Non siamo di fronte a una semplice questione tecnica sulla separazione delle carriere, come vorrebbero farci credere. Siamo davanti a un attacco frontale che punta a modificare ben sette articoli della nostra Costituzione.
L’obiettivo di fondo è chiaro, quasi sbandierato: sottomettere la Magistratura — che per Costituzione è un potere indipendente — alla volontà della politica. Lo ha ammesso con disarmante sincerità lo stesso Ministro NORDIO, dichiarando che questa modifica serve “all’attuale governo e a quello che verrà”.
Diciamocelo chiaramente: la cosiddetta “Legge Nordio” non accorcia i tempi dei processi che i cittadini subiscono ogni giorno, non prevede un piano serio di assunzioni e ignora totalmente il dramma della precarietà che affligge i nostri tribunali. È una riforma che non parla alle persone, ma parla solo di potere, mettendo a rischio i delicati equilibri democratici del Paese. Né potrà eliminare le correnti nel CSM e nell’associazione nazionale magistrati (ANM) che sono libere associazioni registrate regolarmente.
Avere una magistratura autonoma non è un privilegio per pochi, ma la garanzia che siamo tutti uguali davanti alla legge. Difendere questa autonomia significa oggi fare scudo contro il premierato e l’autonomia differenziata, impedendo che i magistrati diventino semplici esecutori delle politiche di chi siede al governo.
PER CONCLUDERE
1) La legge che comporta profondi cambiamenti della Costituzione è stata approvata con modalità che hanno impedito un effettivo contributo del Parlamento, e in particolare delle varie componenti, alla sua scrittura, in palese contraddizione con lo spirito stesso della Costituzione, frutto di una elaborazione originaria unitaria e condivisa;
2) La legge non migliora minimamente la giustizia in Italia, lasciandola nell’attuale stato di grave asfissia;
3) La legge della riforma costituzionale è scritta, in ultima analisi, per tutelare il potere politico, e i loro sodali, dalle indagini della magistratura e per impedire alla magistratura di proteggere i cittadini dagli eventuali abusi commessi dal potere politico, negando così di fatto il principio per cui «tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge»;
ULTIME CONSIDERAZIONI FINALI
UN MOTIVO VALIDO PER VOTARE NO ALLA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA.
ECCO A VOI IL VERO PROGETTO DI QUESTA RIFORMA COSTITUZIONALE DEL CSM E DELLA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE, 25 PAESI DELL’UE HANNO LA SEPARAZIONE DELLE CARRIERE CON IL PM DIPENDENTE DALL’ESECUTIVO CIO’MOSTRA IN MODO INEQUIVOCABILE ALLINEAMENTO DELLE MAGISTRATURE DI QUESTI PAESI PRONTI AD AVVIARE LA FUSIONE COMPLETA ALL’UE. PER CHI NON AVESSE CHIARO IL PROGETTO IN CORSO QUESTO SERVE A CREARE UN’UNICA FONTE NORMATIVA EUROPEA PER QUESTO IL PRIMO STEP E’ LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA PER RENDERELA UNIFORME NELLE PROCEDURE E NELL’APPLICAZIONE DELLE LEGGI A LIVELLO EUROPEO. CON IL SI ANDIAMO VERSO IL COMPLETAMENTO DELL’INTEGRAZIONE NELL’UE. CON IL NO CERCHIAMO DI METTERE UN FRENO. IL GIOCO POLITICO DEL PD E’ SOLO STRUMENTALE FAREBBE LA STESSA COSA DELLA DESTRA AL GOVERNO OGGI. OCCORRE SEMPRE GUARDARE OLTRE LA CORTINA FUMOGENA DEGLI SPECIALISTI DELL ‘INGANNO.
ALLEGATO 1
Membri in carica nel CSM attuale
Ai 30 consiglieri elettivi, 10 laici e 20 togati (2 in rappresentanza della Cassazione, 5 delle procure e 13 per la magistratura giudicante) vanno aggiunti i tre membri di diritto: il Capo dello Stato (Presidente di
diritto del CSM), il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Membri di diritto
– Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica
– Pasquale D’Ascola, Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione (Area)
– Pietro Gaeta, Procuratore Generale presso la Corte Suprema di Cassazione (Md)
Nelle seduta del 17 e 19 gennaio 2023 sono stati eletti i dieci membri cosiddetti laici dal Parlamento in seduta comune.
Componenti laici
– Isabella Bertolini (FdI)
– Daniela Bianchini (FdI)
– Rosanna Natoli (FdI), si dimette il 16 giugno 2025; eletto il 5 agosto 2025 Daniele Porena (FdI)
– Felice Giuffrè (FdI)
– Fabio Pinelli (LSP) La sigla LSP sta per “Lega per Salvini Premier”
– Claudia Eccher (LSP) La sigla LSP sta per “Lega per Salvini Premier”
– Enrico Aimi (FI)
– Roberto Romboli (PD)
– Michele Papa (M5S)
– Ernesto Carbone (IV-C-RE) Italia viva
Nella giornata del 18 e 19 settembre 2022 i magistrati ordinari hanno provveduto ad eleggere i membri di loro spettanza.
per la giurisdizione di legittimità:
– Paola d’Ovidio (MI)
– Antonello Cosentino (Area)
per il pubblico ministero:
– Eligio Paolini (MI)
– Roberto Fontana (iscritto ad Area, eletto come indipendente)
– Dario Scaletta (MI)
– Marco Bisogni (Unicost)
– Maurizio Carbone (Area)
per le giurisdizioni di merito:
– Andrea Mirenda (indipendente)
– Marcello Basilico (Area)
– Maria Vittoria Marchianò (MI)
– Genantonio Chiarelli (Area)
– Bernadette Nicotra (MI)
– Tullio Morello (Area)
– Maria Luisa Mazzola (MI)
– Edoardo Cilenti (MI)
– Domenica Miele (MD)
– Michele Forziati (Unicost)
– Mariafrancesca Abenavoli (Area)
– Roberto D’Auria (Unicost)
– Antonino Laganà (Unicost)
Le correnti nel CSM quali sono e quali pesano di più oggi
Le correnti sono gruppi associativi interni alla magistratura, nati negli anni ’60, che rappresentano visioni culturali e organizzative diverse e rappresentano tutte le tendenze politiche che sono presenti nella società.
✦ Le principali correnti attive
Dai dati più recenti sulla composizione del CSM emergono queste
correnti: .
Corrente Orientamento storico Seggi nel CSM attuale
– Magistratura Indipendente (MI) Tradizionalmente moderata/conservatrice 7
– Area (ex Magistratura
Democratica + Movimento
per la Giustizia). Progressista 6
– Unicost Centrista Dialogante 4
– MD (Magistratura Democratica) Sinistra giudiziaria 1
– Indipendenti Non iscritti a correnti 2
✦ Quali sono oggi le più influenti?
Dalla distribuzione dei seggi e dal peso storico:
* Magistratura Indipendente (MI) è attualmente la corrente più forte numericamente.
* Area resta molto influente, soprattutto nelle posizioni culturali e nel dibattito interno.
* Unicost, pur ridimensionata, mantiene un ruolo di equilibrio.
* MD ha un peso numerico ridotto ma una forte tradizione culturale.
Quindi le idee politiche attualmente sono tutte ben distribuite da una parte all’altra all’interno del CSM.
COME BEN SI COMPRENDE ALL’INTENO DEI 20 ELETTI NEL CSM DAI MAGISTRATI A LIVELLO NAZIONALE E 10 ELETTI DAL PARLAMENTO IN SEDUTA COMUNE FORMANO ATTUALMENTE UN UNICO CSM CHE VOTA UNITARIAMENTE E LE CUI TENDENZE DI PENSIERO-GIURIDICO SONO
PARITARIE FRA INDIRIZZO CONSERVATORE E INDIRIZZO MODERATO PROGRESSISTA PERTANTO LE FAMIGERATE TOGHE ROSSE SONO SOLO PROPAGANDA PER INGANNARE LA POPOLAZIONE AL FINE DI ELIMINARE L’INDIPENDENZA DEI MAGISTRATI.
Componenti togatI
COME AVVENGONO LE NOMINE DEI GIUDICI IN CASSAZIONE
Le nomine sono a pacchetto e consistono nel non coprire i posti che si liberano in Cassazione man mano che si liberano, ma farne scoprire un buon numero e poi fare un’unica delibera in cui si coprono tutti i posti, dividendoli cencellianamente fra “appoggiati dalle correnti” e
“appoggiati dai partiti”.
Essendo una delibera unica, non è possibile approvarne una parte (in ipotesi quella con i nomi “decenti”) e respingere quella con i nomi peggiori.
Viene votata in blocco.
E come? ALL’UNANIMITÀ!
La delibera “a pacchetto” viene votata insieme e di comune accordo da “correntisti” e “politici”.
Sarà un caso che i membri dell’Alta Corte saranno scelti tutti fra i magistrati che sono o sono stati in Cassazione, selezionati “a pacchetto”?
Dopo di che la propaganda del regime fa credere che lo scandalo sia che in Cassazione ci siano solo quelli di “una parte” – per esempio il Consigliere che si è speso per il “no” e poi era nel collegio che si è
occupato del quesito referendario – mentre in Cassazione ci sono TUTTI.
In sostanza, i politici si riempiono la bocca di insulti alle correnti, ma tacciono sul fatto che ne sono pienamente complici.
Tutti gridano allo scandalo Palamara, ma i membri del CSM di nomina politica hanno votato per “salvare” tutti i palamariani.
La Pressione che il potere esercita con le lusinghe: pensate quanto può offrire la politica a un magistrato sorteggiato a caso e ai suoi parenti. E con le minacce: avrete notato come ormai ogni magistrato che adotta un provvedimento sgradito al potere si ritrova l’indomani su tutti i giornali, con il racconto di tutto quello che lo può mettere in cattiva luce, fino al famoso servizio di Mediaset, in cui, non avendo trovato altro contro un magistrato, dissero che fumava troppo e lo derisero dicendo che indossava calzini color turchese! E se passa la riforma è sottoposto al giudizio dell’Alta Corte.
PER ESSERE CHIARI LE CORRENTI SONO PRESENTI ANCHE NEL’ANM
Le correnti sono rappresentate nel consiglio direttivo dell’Associazione Nazionale Magistrati composto da 36 membri eletti con il sistema proporzionale. Al 2025 sono iscritti “il 96% dei magistrati italiani”. È
guidata da un comitato direttivo eletto ogni quattro anni.
ECCO LE CORRENTI PRESENTI NELL’A.N.M.:
Correnti interne
– Magistratura democratica (sinistra)
– Unità per la Costituzione (centro)
– Magistratura indipendente (destra)
– Movimento per la giustizia I Verdi-Articolo 3 (sinistra)
– Autonomia e Indipendenza (indipendente)
Nel quadriennio 2020-2024 ne hanno fatto parte:
– Area (Magistratura democratica e Articolo 3) (11 eletti)
– Magistratura indipendente (10 eletti)
– Unità per la Costituzione (7 eletti)
– Autonomia e Indipendenza (4 eletti)
– Articolo Centouno per il CDC (4 eletti)
ALLEGATO 2.
DIFFERENZA FRA PM, GIP, GUP
COME AVVENGONO ATTUALMENTE LE INDAGINI E L’EVENTUALE RINVIO A PROCESSO
Il PM conduce le indagini e rappresenta l’accusa, il GIP garantisce la
legalità delle indagini preliminari, mentre il GUP decide sul rinvio a giudizio durante l’udienza preliminare.
Pubblico Ministero (PM)
Il Pubblico Ministero è il magistrato che esercita l’azione penale e rappresenta l’interesse pubblico nel processo. Le sue principali funzioni includono:
^ Condurre le indagini preliminari per raccogliere prove contro l’indagato.
^ Richiedere al giudice provvedimenti come misure cautelari o intercettazioni.
^ Dirigere la polizia giudiziaria e presentare le prove in tribunale.
^ Decidere se richiedere archiviazione o rinvio a giudizio al termine delle indagini preliminari.
Giudice per le indagini preliminari (GIP)
Il GIP è un giudice che interviene nella fase delle indagini per garantire i diritti dell’indagato. Non ha poteri investigativi autonomi e agisce solo su richiesta del PM, della persona offesa o dell’indagato. Le sue principali funzioni sono:
° Convalidare arresti e fermi operati dal PM o dalla polizia.
° Autorizzare intercettazioni e sequestri preventivi o conservativi.
° Disporre misure cautelari e proroghe delle indagini.
° Accogliere o rigettare richieste di archiviazione avanzate dal PM.
Giudice dell’udienza preliminare (GUP)
Il GUP interviene durante l’udienza preliminare, che rappresenta il passaggio tra indagini e processo. Il suo compito principale è valutare se le prove raccolte dal PM siano sufficienti per procedere al giudizio. Le sue funzioni includono: Decidere sul rinvio a giudizio o sul non luogo a procedere.
– Assumere prove integrative o dichiarazioni spontanee dell’imputato se necessario.
– Gestire i riti alternativi, come il patteggiamento o il giudizio abbreviato, diventando giudicante in questi casi.
Sintesi dei ruoli
Figura Ruolo principale Momento di intervento
| PM | Conduce indagini e rappresenta l’accusa Dall’inizio delle indagini fino al rinvio a giudizio
| GIP | Garantisce legalità e diritti dell’indagato Durante le indagini preliminari
| GUP | Decide sul rinvio a giudizio o riti alternativi Durante l’udienza preliminare
In sintesi, PM, GIP e GUP operano in momenti diversi del procedimentopenale: il PM raccoglie prove e sostiene l’accusa, il GIP tutela i diritti dell’indagato durante le indagini, e il GUP valuta se il caso può procedere al dibattimento o concludersi con riti alternativi.
Il pubblico ministero (PM) è un organo vero per favorire il rispetto della legge e per valutare le azioni penali di un individuo. E’ istituito presso la Corte di Cassazione, le Corti di Appello, i Tribunali per minorenni ed i Tribunali ordinari. Il pubblico ministero esercita dunque l’azione penale vera e propria che condurrà poi al successivo processo, all’interno del quale sarà la controparte dell’imputato. Il pubblico ministero si occupa infatti di trovare le prove d’accusa nei confronti di coloro che commettono reati, violando le leggi. Le prove raccolte dal pubblico ministero vengono poi presentate in tribunale e utilizzate per accusare l’assistito di un determinato avvocato, che invece si occupa della difesa.
Il PM dunque: a) Esercita l’azione penale; b) svolge le indagini
preliminari; c) interviene in tutte le udienze penale delle Corti e di
Tribunali; d) richiede al giudice i provvedimenti quali misure cautelari,
intercettazioni etc; e) esegue i provvedimenti del giudice; f) dirige la
polizia giudiziaria.
Il giudice per le indagini preliminari (GIP) svolge
compiti di garanzia dei diritti dei cittadini sottoposti ad indagini da
parte del PM ovvero: a) Fissa l’udienza preliminare; b) autorizza la
proroga delle indagini; c) convalida l’arresto operato dal PM e dalla Polizia Giudiziaria
In sintesi al GIP sono
assegnate le funzioni atte a garantire l’indagato nella fase delle
indagini preliminari. Il giudice dell’udienza preliminare (GUP) è la figura
preposta a decidere, durante l’udienza preliminare, sulla richiesta del
pubblico ministero di rinviare a giudizio l’indagato. Fa da spartiacque
fra la fase delle indagini preliminari e quella del giudizio. Al termine
delle indagini preliminari il PM richiede l’archiviazione o il rinvio a
giudizio; il GIP fissa l’udienza, il PM espone i risultati delle indagini e le
prove che giustificano l’eventuale rinvio a giudizio. Prendono parte
alla discussione davanti al GIP l’imputato (se vuole rilasciare
dichiarazioni spontanee), i difensori ed i PM (che possono replicare
una sola volta). Finita la discussione il GUP valuta se disporre il giudizio
o sentenza di non luogo a procedere. Il Magistrato che ha svolto
funzioni da GIP non potrà svolgere anche quella di GUP. Il GIP diventa
GUP nei processi per direttissima, cioè quando vi è la flagranza, e
quando entrambe le parti, accusa e difesa, sono d’accordo e
richiedono il patteggiamento o il rito abbreviato. Con il
patteggiamento, l’imputato ammette di aver commesso il reato e in
cambio della confessione e di non aver ulteriormente intasato il
sistema giudiziario, il GIP diventa giudicante e lo condanna,
applicandogli uno sconto di un terzo della pena, più sconti su multe,
se ci sono.
Chi è il GIP
GIP è l’acronimo di Giudice per le indagini preliminari: si tratta di una
figura giuridica che interviene in diverse procedure relative al processo
penale.
La sua funzione è quella di garantire la legalità delle indagini
preliminari: il GIP è stato introdotto nell’ordinamento
processualpenalistico italiano al fine di sostituire il Giudice istruttore.
Il Giudice per le indagini preliminari non ha autonomia di iniziativa
probatoria, potere che invece era tipico del Giudice istruttore, e
interviene in quella che prende il nome di giurisdizione semipiena,
ovvero unicamente su istanza di parte.
Negli atti che vengono trasmessi dal PM dovranno essere contenuti
tutti gli elementi a favore del soggetto indagato. Tra i provvedimenti di maggiore importanza che possono essere disposti dal GIP
troviamo l’applicazione di una misura cautelare.
IL GIP ha facoltà di accogliere o rigettare la richiesta di archiviazione
della notizia di reato che è stata avanzata dal PM, così come
l’autorizzazione e la convalida dei mezzi che permettono di provare le
intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra
presenti.
Tra le procedure in cui è richiesto l’intervento del GIP troviamo:
° il rito abbreviato;
° il patteggiamento;
° il decreto penale di condanna.
Significato di GUP
GUP è l’acronimo di Giudice dell’Udienza Preliminare: si tratta della
figura giuridica che ha il compito di decidere di rinviare a giudizio
l’indagato nel corso dell’udienza preliminare, su richiesta del PM.
La figura del GIP è stata introdotta con l’attuale Codice di procedura
penale e risulta di fondamentale importanza in quanto interviene tra la
fase delle indagini preliminari e quella del giudizio.
Tra i compiti del GUP rientra anche quello di emettere la sentenza di
non luogo a procedere nei casi in cui vi sia:
una causa di estinzione del reato;
una causa per cui l’azione penale non avrebbe dovuto essere iniziata
o proseguita;
nei casi in cui il fatto non sia considerato un reato per legge;
qualora il fatto non sussista, non sia stato commesso dall’imputato o
non costituisca reato.
LA RIFORMA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA CARTABIA DEL GOVERNO
DRAGHI NEL 2022 AVEVA GIA’ OPERATO UN NOTEVOLE
CAMBIAMENTO: IL PM NON OPERE DA SOLO MA CON ALTRI DUE
GIUDICI PER CUI LA SUA AZIONE GIUDIZIARIA E’ SEMPRE MONITORATA
AFFICHESEPARAZIONE DELLE CARRIERE FRA MAGISTRATI GIUDICANTI E PM
REQUIRENTI E’ SOLO UNA MANOVRA POLITICA PER METTERE I PM SOTTO
CONTROLLO DELL’ESCUTIVO. PER QUESTO NASCE LA NECESSITA’ DI DUE
CSM E DELL’ALTA CORTE DI DISCIPLINA.
ALLEGATO 3
La Procura della Repubblica è un ufficio giudiziario, sede del
pubblico ministero, e rappresenta un’autorità giudiziaria con
funzioni inquirenti.
La Procura della Repubblica non è un tribunale, ma un organo dello
Stato composto da magistrati ordinari che svolgono funzioni “requirenti
”, cioè incaricate di promuovere e dirigere le indagini penali e, in
alcuni casi, civili, per garantire il rispetto della legge e l’amministrazioe
della giustizia. Essa è presente presso ogni tribunale ordinario, tribunale
per i minorenni e corti d’appello, e il suo capo è il procuratore della
Repubblica, che coordina l’attività dei magistrati e della polizia
giudiziaria.
Funzioni principali
- Azione penale: la Procura accerta la fondatezza delle notizie di
reato provenienti da denunce, querele o esposti e chiede al giudice
la condanna dell’imputato o l’archiviazione in mancanza di prove. - Indagini preliminari: dirige le attività della polizia giudiziaria e può
richiedere misure cautelari come arresti o custodia cautelare. - Partecipazione ai processi: il pubblico ministero rappresenta l’ac
cusa nelle udienze penali e interviene obbligatoriamente in alcune ca
use civili, come quelle relative a interdizioni o inabilitazioni. - Esecuzione delle sentenze: una volta che la condanna diventa
irrevocabile, la Procura dispone l’esecuzione della pena, sia detentiva
sia pecuniaria.
Differenza tra Procura e Tribunale
La Procura ha una funzione inquirente, cioè indaga e promuove l’azio
ne penale, mentre il Tribunale ha una funzione giudicante, decidendo
sulle controversie e pronunciandosi sui procedimenti. In termini pratici,
la Procura è la “casa” del pubblico ministero e della polizia giudiziaria,
mentre il Tribunale è il luogo dove si celebrano le udienze davanti a un
giudice imparziale.
In sintesi, la Procura della Repubblica è un’autorità giudiziaria con
compiti investigativi e di promozione dell’azione penale,
distinta dal Tribunale che esercita la funzione giudicante.
ultimo comma dell’art.107
A ciò si aggiunga che, nella Costituzione, è rimasto il disposto
dell’ultimo comma dell’art.107, secondo cui “il pubblico ministero
gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull’ordinamento giudiziario”. Questa disposizione costituzionale
riguarda l’indipendenza interna dei magistrati degli uffici di procura,
che è necessariamente diversa da quella dei magistrati giudicanti,
mentre il trascritto art.104 concerne l’indipendenza esterna del
pubblico ministero. Sulla base dell’immutato art.107 il legislatore
ordinario potrebbe configurare in modo accentrato e gerarchico gli
uffici di procura, in modo da rendere possibile una azione governativa
informale di indirizzo politico.
ALLEGATO 4
La Corte dei Conti, quali sono i suoi poteri e le sue funzioni-
LA RIFORMA
La Corte dei Conti è essenzialmente il giudice preposto al controllo
del buon utilizzo delle risorse pubbliche: un ruolo fondamentale, se
consideriamo che le risorse pubbliche sono essenzialmente frutto delle
tasse pagate dai cittadini. Se un pubblico amministratore fa un uso
illegittimo di tali risorse, la Corte dei Conti, effettuati tutti i controlli,
lo condanna al risarcimento del danno inflitto alla collettività.
È stata recentemente approvata in via definitiva la riforma
della Corte dei Conti. La riforma della Corte dei Conti, approvata con
legge ordinaria, ne snatura profondamente il ruolo. In sintesi, tre sono
le misure maggiormente preoccupanti.
1) Anzitutto, viene enormemente accresciuto il ruolo del procuratore
generale della Corte dei Conti, dotandolo di poteri di comando nei
confronti dei pubblici ministeri contabili: potrà addirittura avocare loro
le indagini e riassegnarle a chi desidera. Se si considera che il
procuratore generale è nominato dal Consiglio di Presidenza della
Corte dei Conti (l’equivalente del CSM per i magistrati ordinari) e che
tale Consiglio è composto per metà da membri di nomina politica, si
comprende il rischio che la politica possa, indirettamente,
compromettere
2) l’indipendenza dei PM della Corte dei Conti.
In secondo luogo, viene ampliata a dismisura la tipologia degli atti
delle pubbliche amministrazioni sottoposti al controllo della Corte dei
Conti, con la clausola che, se entro 30 giorni il magistrato competente
non si è pronunciato, allora l’atto si considera approvato (silenzio-
assenso). L’intento è chiaro: sommergere i magistrati della Corte di
Conti di una mole di lavoro impossibile da gestire e sfruttare il silenzio-
assenso per vedersi approvati anche atti che avrebbero potuto non
superare il controllo.
3) Infine, l’intervento governativo riduce drasticamente le
responsabilità degli amministratori e funzionari pubblici, che potranno
essere chiamati a risarcire al massimo il 30% del danno causato,
purché la somma non superi il doppio dello stipendio annuo. Così, per
esempio, un amministratore che guadagni 40.000 euro all’anno e
abbia causato un danno da 1 milione di euro, sarà tenuto a risarcire al massimo 80.000 euro alla pubblica amministrazione. E gli altri 920.000? Li metteremo noi cittadini con le nostre tasse…
Vincenzo Di Serio
Professore in Diritto ed Economia
